Statuto

Statuto del Gruppo Sportivo Leoniceno

ART.1: Costituita in Lonigo l’associazione Gruppo Sportivo Leoniceno con sede in via Dalmazia 24/A raccogliendo e coordinando le attività che il CSI svolge a Lonigo dal 1953.

ART.2: L’associazione, facendo riferimento al CSI nazionale, e quindi escludendo qualsiasi tipo di lucro, ha i seguenti scopi: promuovere il movimento sportivo concepito con intenti educativi ispirati alla fede cristiana e finalizzati alla elevazione della dignità dell’uomo, avviare i giovani alla pratica sportiva nel rispetto della persona e del corretto e sano agonismo, sviluppare la partecipazione alle scelte e alla gestione associativa ai vari livelli e operare sul piano culturale e dell’impegno civile affinchè lo sport diventi per tutti un diritto sociale effettivamente esercitato.

ART.3: Gli scopi dell’associazione si conseguono attraverso l’obbligatoria affiliazione al CSI ed eventualmente alle federazioni sportive e nazionali.

ART.4: Il fondo dell’associazione sarà costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal consiglio direttivo e da eventuali contribuiti di enti o privati o da ricavi di iniziative.

ART.5: Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il vice presidente ed il segretario.

ASSEMBLEA

ART.6: L’assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari e straordinari. Sono soci ordinari gli atleti, i tecnici e i dirigenti tesserati al CSI per il gruppo sportivo Leoniceno, allo scopo di effettuare e sostenere le attività agonistica. Sono soci straordinari tutti coloro che partecipano in qualsiasi forma alle diverse attività del gruppo sportivo e hanno versato la quota associativa. Hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi i soci ordinari e straordinari che abbiano raggiunto la maggiore età.

ART.7: L’assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno convocata dal presidente con avviso scritto da esporre nella sede sociale e negli impianti dove si svolgono le attività. Pur essendo convocata, con le stesse modalità in seduta straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei membri del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

ART.8: Le delibere dell’assemblea vengono prese a maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

ART.9: L’assemblea dei soci elegge il consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.10: Il consiglio direttivo, eletto dall’assemblea, composto di un numero di membri compreso tra quattro e sette. Esso dura in carica tre anni.

ART.11: Il consiglio direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea, mette in atto tutte le strategie per il conseguimento degli scopi della associazione, gli sono demandati tutti i poteri della gestione organizzativa, tecnica e amministrativa della associazione.

ART.12: Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario. Il presidente, il vice presidente e il segretario del consiglio direttivo lo sono anche della associazione.

ART.13: Il consiglio direttivo prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART.14: Il presidente in caso di assenza o impedimento il vice presidente è in tutti gli effetti il rappresentante della associazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.15: L’esercizio sociale dal 10 gennaio al 31 dicembre. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il presidente convocherà l’assemblea dei soci per l’illustrazione della relazione tecnico-economica.

ART.16: L’associazione non si propone fini di lucro e, in caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio sarà gratuitamente devoluto alle associazioni sportive e locali. Il presente statuto, che modifica e sostituisce quello approvato il 14 settembre 1977, letto e approvato all’umanità della assemblea dei soci del GS Leonicena in Lonigo sabato 10 ottobre 1994.